Infanticidio in condizioni di abbandono materiale e morale
Delitto di Infanticidio in condizioni di abbandono materiale e morale | |
---|---|
Fonte | Codice penale italiano Libro II, Titolo XII, Capo I |
Disposizioni | art. 578 |
Competenza | tribunale collegiale[1] |
Procedibilità | d'ufficio |
Arresto |
|
Fermo | consentito |
Pena | reclusione da 4 a 12 anni |
L'infanticidio in condizioni di abbandono materiale e morale è un'ipotesi speciale attenuata di omicidio volontario, punita con la reclusione da 4 a 12 anni (rispetto ai 21 che costituiscono la pena minima per l'omicidio).
Storicamente, l'ordinamento italiano ha conosciuto l'infanticidio per causa d'onore, venuto meno nel Codice Rocco per intervento della legge 442 del 5 agosto 1981.
In seguito all'abrogazione, l'art. 578 c.p. è stato riformulato come segue.
«La madre che cagiona la morte del proprio neonato immediatamente dopo il parto, o del feto durante il parto, quando il fatto è determinato da condizioni di abbandono materiale e morale connesse al parto, è punita con la reclusione da quattro a dodici anni. A coloro che concorrono nel fatto di cui al primo comma si applica la reclusione non inferiore ad anni ventuno. Tuttavia, se essi hanno agito al solo scopo di favorire la madre, la pena può essere diminuita da un terzo a due terzi. Non si applicano le aggravanti stabilite dall'art. 61 del codice penale.»
Ne risulta una diversa fattispecie di reato proprio (che può essere cioè commesso solo da soggetti determinati, in questo caso la sola madre). La norma tiene conto delle particolari circostanze del parto, suscettibili di determinare un grave turbamento emotivo nella puerpera.
Ciò spiega sia il minor rigore della legge nei confronti della donna, sia perché tale minor rigore non si applichi invece ai concorrenti nel reato. Essi non condividono, ovviamente, le condizioni che giustificano l'attenuazione di pena. Oltre il limite temporale breve segnato dallo stato di alterazione emotiva, anche la donna incorre però nel più grave reato di omicidio doloso.[2]
In linea teorica, si può distinguere l'ipotesi di infanticidio vero e proprio dal feticidio, a seconda che il fatto sia commesso rispettivamente dopo o durante il parto. Il secondo caso è però molto più infrequente nella pratica.[2]
Note
Voci correlate
- Infanticidio
- Omicidio
- Delitti contro la vita
V · D · M | |
---|---|
Delitti contro la vita e l'incolumità individuale | Omicidio (art. 575) · Infanticidio in condizioni di abbandono materiale e morale (art. 578) · Omicidio del consenziente (art. 579) · Istigazione o aiuto al suicidio (art. 580) · Percosse (art. 581) · Lesione personale (art. 582) · Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis) · Omicidio preterintenzionale (art. 584) · Morte o lesioni come conseguenza di altro delitto (art. 586) · Rissa (art. 588) · Omicidio colposo (art. 589) · Omicidio stradale (art. 589-bis) · Lesioni personali colpose (art. 590) · Abbandono di persone minori o incapaci (art. 591) · Omissione di soccorso (art. 593) |
Delitti contro l'onore | Ingiuria (art. 594, abrogato) · Diffamazione (art. 595) · Offese in scritti e discorsi pronunciati dinanzi alle autorità giudiziarie o amministrative (art. 598) |
Delitti contro la libertà individuale | Delitti contro la personalità individuale: Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600) · Prostituzione minorile (art. 600-bis) · Pornografia minorile (art. 600-ter) · Detenzione di materiale pedopornografico (art. 600-quater) · Pornografia virtuale (art. 600-quater) · Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies) · Impiego di minori all'accattonaggio (art. 600-octies) · Tratta di persone (art. 601) · Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602) · Plagio (art. 603, costituzionalmente illegittimo) · Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis) Delitti contro la libertà personale: Sequestro di persona (art. 605) · Arresto illegale (art. 606) · Indebita limitazione di libertà personale (art. 607) · Abuso di autorità contro arrestati o detenuti (art. 608) · Perquisizione e ispezione personali arbitrarie (art. 609) · Violenza sessuale (art. 609-bis) · Atti sessuali con minorenne (art. 609-quater) · Corruzione di minorenne (art. 609-quinquies) · Violenza sessuale di gruppo (art. 609-octies) · Adescamento di minorenni (art. 609-undecies) Delitti contro la libertà morale: Violenza privata (art. 610) · Minaccia (art. 612) · Atti persecutori (art. 612-bis) · Stato di incapacità procurato mediante violenza (art. 613) · Tortura (art. 613-bis) · Istigazione del pubblico ufficiale a commettere tortura (art. 613-ter) Delitti contro l'inviolabilità del domicilio: Violazione di domicilio (art. 615) · Violazione di domicilio commessa da un pubblico ufficiale (art. 615) · Interferenze illecite nella vita privata (art. 615-bis) · Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter) · Detenzione o diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater) · Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies) Delitti contro l'inviolabilità dei segreti:-Tra gli altri: Violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza (art. 616) · Rivelazione del contenuto di documenti segreti (art. 621) · Rivelazione di segreto professionale (art. 622) · Rivelazione di segreti scientifici o industriali (art. 623) |